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La
strada della vittoria
04.05.06
La decisione
vale, per ora, solo per il sito di un operatore maltese ma apre
la porta ai ricorsi degli altri siti del gambling bloccati dalle
autorità italiane. Una decisione passata sotto silenzio.
Il commento di Andrea Monti (ICTLex).
Roma - Clamorosa
decisione quella del Tribunale civile di Roma che, di fatto,
sconfessa l’operazione voluta dai Monopoli dello Stato
e avallata dall’ultima Finanziaria con cui si sono imposti
filtri di Stato, una operazione che sequestrando il traffico
Internet degli italiani, tenta di impedire loro di accedere
a siti internazionali dedicati al gioco d’azzardo online.
Il Tribunale
ha concluso così l’esame del ricorso presentato
da un operatore di scommesse di Malta che aveva subito un drastico
calo di utenti italiani dopo l’applicazione dei filtri.
La decisione
dei magistrati romani, riportata da ICTLex che offre anche il
pdf con l’intero dispositivo, afferma che impedire agli
utenti l’accesso ai siti è illegittimo e che quindi
i Monopoli dovranno provvedere alla rimozione dei blocchi. Non
è applicabile - spiegano i magistrati - il dispositivo
previsto dalla Finanziaria contro i servizi gestiti legittimamente
ed interamente in un altro paese comunitario. Sebbene la decisione
romana valga in diritto solo per l’operatore maltese,
rappresenta ora uno strumento in più nelle mani dei molti
operatori internazionali che hanno protestato in tutte le sedi
contro i filtri italiani.
Va detto
che contro il blocco dei siti web si sono mossi nelle scorse
settimane i provider di Assoprovider, che hanno fatto ricorso
al TAR del Lazio. “Il Provvedimento” - ha dichiarato
l’avvocato Fulvio Sarzana di S.Ippolito, incaricato dai
provider per questo procedimento - “ha di fatto determinato
un blocco degli accessi a vari siti internet, e non solo a quelli
incriminati, in virtù dell’utilizzo da parte dei
provider del cosiddetto blocco degli indirizzi ip”. “”Tutto
ciò - ha specificato Sarzana nei giorni scorsi a Punto
Informatico - “in quanto l’Amministrazione dei Monopoli
non ha indicato quali debbano essere le misure tecniche e quale
obiettivo debbano realmente avere le misure tecnologiche atte
a prevenire la navigazione sui siti incriminati”.
Come se
non bastasse, il provvedimento viene giustificato con una finalità
di ordine pubblico per tutelare gli utenti dall’accesso
a siti considerati non sicuri per la salute dell’utente.
“Non vi è chi non veda come tale finalità”
- spiega Sarzana a Punto Informatico - “sia del tutto
strumentale poiché gli utenti della rete, che non siano
minori - che hanno particolari esigenze di tutela - hanno la
piena consapevolezza di ciò che accade in rete e possono
decidere in piena libertà su quali siti recarsi e cosa
fare del proprio tempo libero”.
Difficile
dire cosa deciderà il TAR del Lazio, evidentemente, ma
c’è chi ritiene probabile che la decisione del
Tribunale civile di Roma possa pesare a favore delle argomentazioni
dei provider. Non si può escludere, peraltro, che sulle
scelte del TAR andranno ad influire le molte prese di posizione
di osservatori e commentatori sul provvedimento dei Monopoli,
considerato claudicante persino sul piano tecnico dai massimi
esperti della rete italiana.
Per chiarire
nei dettagli cosa è successo e quali siano le conseguenze
del provvedimento, ecco di seguito il commento dell’avvocato
Andrea Monti, esperto di diritto e digitale di ICTLex.
Cade a pezzi
la censura dei Monopoli:
di Andrea Monti - ICTLex
Antefatto:
Da tempo l’amministrazione finanziaria dello Stato - in
particolare l’Azienda Autonoma Monopoli di Stato - ha
ingaggiato una lotta senza quartiere contro gli internet point
italiani nei quali gli avventori si collegavano ai siti - localizzati
in altri paesi anche dell’Unione Europea - gestiti da
provider di scommesse legalmente autorizzati. Dunque, centinaia
di posti pubblici per l’accesso alla rete, in Italia,
sono stati chiusi dalla Guardia di finanza con l’accusa
di favorire la proliferazione di scommesse clandestine.
In realtà - come hanno poi affermato numerosissimi tribunali
penali italiani - se l’operatore di scommesse è
legalmente autorizzato nel proprio paese appartenente alla UE,
gli internet point e gli avventori non stanno violando alcuna
legge. Anche perché in un dato paese europeo non può
essere vietata la prestazione di servizi che sono leciti in
un altro paese dell’Unione.
Per aggirare le numerose sentenze di questo tipo, la Corte di
cassazione ha stabilito nel 2003 che il divieto di giocare con
operatori non autorizzati in Italia era una questione di ordine
pubblico interno e che, quindi, prevaleva sulle decisioni comunitarie.
Morale: vietato giocare via internet.
Anche in questo caso, però, molti giudici di merito hanno
manifestato il loro dissenso con la Cassazione e hanno continuato
a emanare decisioni che, sostanzialmente, disapplicavano la
legge italiana a favore di quella comunitaria.
Fatto: Ignorando,
o facendo finta di ignorare, gli orientamenti della giurisprudenza,
nella continua lotta contro gli operatori di scommesse che esercitano
legalmente la propria attività in un altro paese, lo
Stato italiano ha approvato, nella scorsa finanziaria, l’art.1
comma 535 (sì, 535, non è un errore di stampa)
che attribuiva ai Monopoli il potere di predisporre una blacklist
di siti che i provider erano (e sono) obbligati ad attivare
per impedire che gli utenti italiani si collegassero ai siti
incriminati. Chi non obbedisce si becca centinaia di migliaia
di Euro di sanzioni e un accertamento della Guardia di finanza.
Questa norma è palesemente illegittima, come denunciò
ALCEI in un comunicato del 28 febbraio 2006 ma nessuno prese
sul serio quelle considerazioni, almeno fino a oggi.
Lo scorso 10 aprile 2006 il tribunale di Roma - sezione II civile,
ha infatti emanato un provvedimento con il quale ha ingiunto
ai Monopoli di Stato di rimuovere l’indirizzo di un operatore
di scommesse maltese dalla blacklist sui DNS che ogni provider
è obbligato ad adottare per via delle note disposizioni.
Volendo sintetizzare il ragionamento del giudice, si potrebbe
dire che:
1 - il potere
dello Stato italiano non si estende fino agli altri paesi (in
altri termini: non si comanda a casa altrui),
2 - gli operatori di scommesse via internet non hanno referenti
in Italia e quindi non operano sul territorio italiano,
3 - non si applica, di conseguenza, la normativa nazionale,
quindi i Monopoli devono rimuovere l’indirizzo dell’operatore
di scommesse che ha vinto il ricorso d’urgenza.
Curiosamente,
mentre agli oscuramenti dei siti è stata data grande
visibilità sui mezzi di informazione, la notizia della
decisione del tribunale di Roma è passata sotto silenzio.
Eppure si tratta di un fatto di straordinaria importanza, visto
che rappresenta l’ennesimo colpo assestato dalla giurisprudenza
a un sistema di leggi antieuropee e pericolose per le libertà
civili.
Per completezza va detto che la decisione romana vale solo per
il ricorrente e quindi i filtri e la blacklist continuano a
esistere, ma intanto un principio è stato sancito e altri
operatori potrebbero avere buone opportunità nel chiedere
di essere cancellati dalla lista di proscrizione appellandosi
alla recente decisione.
Per di più, il 10 maggio prossimo dovrebbero discutersi
al TAR Lazio i ricorsi presentati da altri operatori, ma questa
volta contro la legge in quanto tale e non contro le sue applicazioni.
Il che potrebbe scrivere la parola “fine” sui tentativi
dello Stato italiano di tenere per sé la torta delle
scommesse online.
articolo
riportato da: http://www.advmagazine.net/
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